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TESSERA SANITARIA N ARRIVO PER I CITTADINI PUGLIESI
In arrivo la tessera sanitaria per i cittadini della Puglia
 

In arrivo la tessera sanitaria per i cittadini della Puglia

Martedì 17, alle 10 presso la Presidenza in Via N. Sauro, il presidente della Regione Nichi Vendola e l’assessore alle politiche della salute Alberto Tedesco incontreranno i giornalisti in una conferenza stampa di presentazione del progetto Tessera Sanitaria.

Nei prossimi giorni gli oltre 4 milioni di cittadini residenti in Puglia inizieranno a ricevere a casa la Tessera Sanitaria (TS), che non sostituisce il libretto sanitario e il documento che certifica il diritto all’esenzione dal ticket, ma sostituisce il tesserino di codice fiscale

 

 

 
Cosa prevede l’articolato sulla sanità della legge regionale sul bilancio di previsione 2006/TESTO INTEGRALE

Cosa prevede l’articolato sulla sanità della legge regionale sul bilancio di previsione 2006/TESTO INTEGRALE

TITOLO II

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

Capo 1
Disposizioni in materia sanitaria


Art. 4
(Criteri di assunzione di personale)

1. La normativa regionale riguardante modalità, divieti e limiti alle assunzioni non si applica alle procedure di mobilità per compensazione che sono sempre e in ogni caso consentite, fatta eccezione per i direttori di struttura complessa.

2. Alle Aziende sanitarie è fatto obbligo di dare attuazione alla legge 20 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica).

3. Le Aziende sanitarie sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale ausiliario sino alla concorrenza dei posti di organico vacanti purchè la spesa annua non ecceda quella sostenuta nel 2005 per la copertura dei medesimi posti a mezzo di contratti a tempo determinato o con il ricorso ad agenzie di somministrazione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2005, n. 752.

4. Le Aziende sanitarie riservano il cinquanta per cento dei posti vacanti in organico di cui al comma 3, relativi alle categorie di personale per l’accesso ai quali è richiesto il solo titolo della scuola secondaria inferiore, a coloro che abbiano svolto le medesime mansioni - nella stessa o in altra Azienda sanitaria - per almeno dodici mesi, anche non continuativi, nel quinquennio precedente all’entrata in vigore della presente legge. Detti posti sono coperti mediante procedure concorsuali, da bandire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolte nella forma di una prova d’idoneità, preceduta da una valutazione dei titoli professionali dei candidati, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale che tengano conto dell’anzianità di iscrizione al collocamento e dell’intero servizio prestato.

5. Nelle procedure di cui al comma 4, con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla quantità di lavoratori iscritti in ciascuna provincia nelle liste di mobilità e già dipendenti di Aziende sanitarie private, può essere detratta dalla percentuale indicata un’ulteriore riserva non superiore al dieci per cento delle vacanze di organico, da destinare a lavoratori in mobilità già dipendenti di Aziende sanitarie private.

6. Con le modalità e i criteri di cui al comma 5 può essere istituita una riserva non superiore al dieci per cento delle vacanze di organico relative alle altre categorie del personale dipendente delle Aziende sanitarie, da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità già dipendenti di Aziende sanitarie private.

7. All’esito delle procedure di cui ai commi 4 e 5, le Aziende sanitarie, nel caso di mancata copertura totale delle vacanze di personale ausiliario, provvedono alle ulteriori assunzioni ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

8. All’onere derivante dal presente articolo si fa fronte con le disponibilità del Fondo sanitario regionale.



Art. 5
(Disposizioni in materia di gestioni liquidatorie ex USL)

1. I termini previsti dall’articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), per l’emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del decreto di chiusura e di cessazione degli effetti delle procedure di liquidazione coatta amministrativa avviate nei confronti delle gestioni liquidatorie risultanti dalla soppressione delle Unità sanitarie locali, che non si trovano in condizioni di grave dissesto finanziario, ovvero non risultano gravemente deficitarie, sono prorogati, a ogni effetto, al 31 maggio 2006.

2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002), introdotto dall’articolo 43 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, è aggiunto il seguente:
“3 ter. Il compenso spettante ai Direttori generali in qualità di Commissari liquidatori prescinde dal numero delle gestioni liquidatorie sottoposte alla propria curatela ed è riferito alla remunerazione lorda relativa al primo anno di attività. Per il periodo successivo e sino alla chiusura di tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa è previsto un compenso di euro 4 mila che deve essere corrisposto solo al termine delle attività. I predetti compensi, nell’ipotesi di alternanza di più Commissari liquidatori, devono essere ripartiti in maniera proporzionale sulla base del periodo di attività effettivamente svolta.”.








Art. 6
(Norme in materia di bilanci delle Aziende sanitarie)

1. La Giunta regionale, con provvedimento formale, dispone in merito all’utilizzo dei risultati positivi di gestione delle Aziende sanitarie come risultanti dai bilanci di esercizio.

2. Per l’esercizio 2006, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria dello Stato, la Giunta regionale, nelle more dell’adozione del documento di indirizzo economico funzionale, comunica alle Aziende sanitarie, all’Agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES) e all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) gli importi assegnati in via provvisoria quale quota del fondo sanitario regionale ai fini dell’adozione del bilancio preventivo entro il 31 gennaio 2006.

 

 

Pubblicato da FimmgTaranto vai indietro - vai avanti

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