testo in vigore dal: 21-5-2003
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, che all'articolo 49 ha previsto, a decorrere
dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare
l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e in
particolare l'articolo 36, comma 1;
Considerata la necessita' di determinare organicamente le modalita'
per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le
modalita' delle prove, nonche' i criteri per la valutazione dei
titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici;
Ritenuta la necessita', cosi' come prevista dal su citato
articolo 36 del decreto legislativo n. 368/1999, di attribuire i
punteggi da assegnare alle prove secondo parametri oggettivi, nonche'
di assegnare i punteggi relativi al voto di laurea e al curriculum
degli studi di coloro che partecipano alla selezione per l'accesso
alle scuole di specializzazione dell'area medica secondo parametri
oggettivi;
Vista la necessita', cosi' come previsto dal su citato articolo 36
del decreto legislativo n. 368/1999, di costituire le relative
commissioni giudicatrici della prova di selezione secondo criteri
predeterminati;
Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale del 23 maggio
2002;
Visto il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari
in data 20 giugno 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 29 luglio 2002;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi con nota
protocollo n. 1.1.4/31890/4.23.40 dell'11 ottobre 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di accesso dei
medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui
al titolo VI articoli 34-46 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368. Restano ferme le disposizioni speciali che consentono
l'accesso ai laureati non medici ad alcune delle predette scuole.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per universita', gli atenei e gli istituti di istruzione
universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio
con valore legale;
b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione
per le professioni dell'area medica, di cui al titolo VI,
articoli 34-46, del decreto legislativo n. 368/99;
c) per MIUR, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
d) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
e) per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
prevede «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
- L'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa)
riguarda:
«Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999 (9/c), uno o piu' decreti legislativi
diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente dei consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla
lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati"
sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che
nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
"concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.».
- Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 49. - 1. E' istituito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica ed
istruzione superiore, di istruzione universitaria, di
ricerca scientifica e tecnologica.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, le
funzioni dei Ministeri della pubblica istruzione e della
universita' e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate
quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri
Ministeri o ad Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia
delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca,
nel quadro di cui all'art. 1, comma 6, e dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204. Il Ministero esercita le funzioni di
vigilanza spettanti al Ministero della pubblica istruzione,
a norma dell'art. 88, sull'agenzia per la formazione e
l'istruzione professionale.».
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 reca «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- L'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) prevede:
«1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica sono determinati le modalita' per l'ammissione
alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalita'
delle prove, nonche' i criteri per la valutazione dei
titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici
nel rispetto dei seguenti principi:
a) le prove di ammissione si svolgono a livello
locale, in una medesima data per ogni singola tipologia,
con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un
calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
pubblicizzato;
b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo
parametri oggettivi;
c) appositi punteggi sono assegnati, secondo
parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum
degli studi;
d) le commissioni sono costituite a livello locale
secondo criteri predeterminati.
«2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 1 del presente articolo si applica l'art. 3 del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 34 e 46 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
«Art. 34. - 1. La formazione specialistica dei medici
ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in
medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'art.
20 e comuni a tutti o a due o piu' Stati membri, si svolge
a tempo pieno.
2. E' soggetta alle disposizioni del presente decreto
legislativo anche la formazione specialistica dei medici
ammessi a scuole di tipologia non comune a due o piu' Stati
membri dell'Unione europea e attivate per corrispondere a
specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.
3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente
articolo e' predisposto ed aggiornato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'.
4. L'accesso alla formazione specialistica non e'
consentita ai titolari di specializzazione conseguita ai
sensi dell'art. 20 o di diploma di formazione specifica in
medicina generale.».
«Art. 46. - 1. Agli oneri recati dal titolo VI del
presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle
risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge
29 dicembre 1990, n. 428, delle quote del Fondo sanitario
nazionale destinate al finanziamento della formazione dei
medici specialisti, nonche' delle ulteriori risorse
autorizzate da apposito provvedimento legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli dal 37 al 42 si
applicano dall'entrata in vigore del provvedimento di cui
al comma 1; fino alla data di entrata in vigore del
predetto provvedimento si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3. Sono abrogate la legge 22 maggio 1978, n. 217 e la
legge 27 gennaio 1986, n. 19, e successive modificazioni,
limitatamente alle disposizioni concernenti i medici, il
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, nonche' il
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 3, comma 2.».